Da venerdì 17 gennaio 2020 entrano in vigore le sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 163/2019, con cui si disciplina e regolamenta, finalmente, il settore FGAS.
Multe salate riservate non soltanto agli addetti ai lavori che, sinora, hanno continuato ad operare senza il possesso dei certificati richiesti (sia per la persona fisica che interviene materialmente sugli impianti che per l’impresa), a scapito di colleghi che hanno ottemperato sin dal primo momento alle disposizioni UE, investendo non pochi soldi e tempo e vedendosi sottratti i lavori, a prezzi ribassati (per non dire stracciati, in taluni casi).
OBBLIGHI DELL’OPERATORE | ||
ART. 3 | Rilascio accidentale di gas fluorurati a effetto serra: mancata riparazione | da 5.000€ a 25.000€ |
Rilascio accidentale di gas fluorurati a effetto serra: omesso controllo dopo 30 gg dalla riparazione | da 5.000€ a 15.000€ | |
ART. 4 | Mancato controllo periodico delle perdite | da 5.000€ a 15.000€ |
ART. 5 | Mancata installazione di sistemi automatici di rilevamento perdite, per impianti contenenti più di 500 ton CO2 | da 10.000€ a 100.000€ |
Mancato controllo, almeno ogni 12 mesi, su impianti contenenti più di 500 ton CO2, dotati di sistemi automatici di rilevamento perdite | da 10.000€ a 100.000€ | |
ART. 7 | Affidamento attività di recupero FGAS, durante operazioni di manutenzione e riparazione, a persone fisiche non certificate | da 10.000€ a 100.000€ |
OBBLIGHI DELLE IMPRESE | ||
ART. 6 | Mancata comunicazione, entro 30 gg dall’intervento, alla Banca Dati FGAS | da 1.000€ a 10.000€ |
ART. 7 | Mancato corretto smaltimento degli FGAS recuperati da attività di manutenzione, riparazione e/o smantellamento | da 7.000€ a 100.000€ |
ART. 8 | Esercizio, da parte delle persone fisiche, delle attività di installazione, manutenzione, controllo, recupero e smantellamento, senza certificazione personale | da 10.000€ a 100.000€ |
Esercizio, da parte delle imprese, delle attività di installazione, manutenzione, controllo, recupero e smantellamento, senza certificazione aziendale | da 10.000€ a 100.000€ | |
Mancata iscrizione al Registro Nazionale FGAS da parte di persone ed imprese soggette all’obbligo | da 150,00€ a 1.000€ | |
ART. 9 | Acquisto di FGAS da parte di imprese e persone non in possesso del pertinente certificato | da 1.000€ a 50.000€ |
In base all’art. 16, deputati ad effettuare i controlli sono l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA), nonché l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. All’accertamento delle violazioni possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nell’ambito delle rispettive competenze.
Per quanto concerne gli obblighi relativi alla periodicità dei controlli da effettuare sugli impianti, riproponiamo il contenuto più volte mostrato nel corso degli incontri tecnici svolti nella nostra aula tecnica:
Come calcolare le tonnellate di CO2 equivalenti?
Il risultato si ottiene moltiplicando il valore del GWP del gas utilizzato per il quantitativo in kg, diviso 1000:
Non sei ancora in regola con la normativa FGAS?
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