Il 25 settembre 2019 è partita la BANCA DATI FGAS per le imprese di installazione e manutenzione degli impianti di climatizzazione contenenti F-GAS.
Cosa significa?
Dall’istituzione della Banca Dati FGAS, sono ancora diverse le imprese che, pur avendo conseguito il certificato FGAS dell’impresa, non hanno effettuato l’iscrizione alla Banca Dati né hanno comunicato gli interventi di installazione, manutenzione, controllo delle perdite, recupero e smantellamento degli impianti coinvolti.
Quali sono gli interventi da comunicare?
- Installazione nuove apparecchiature;
- Manutenzione ed Assistenza;
- Smantellamento;
- Riparazione;
- Controllo perdite.
Quali sono le apparecchiature F-Gas interessate?
- Apparecchiature Fisse di Refrigerazione;
- Apparecchiature Fisse di Condizionamento d’Aria;
- Pompe di Calore Fisse;
- Apparecchiature Fisse di Protezione Antincendio;
- Celle Frigorifero di Autocarri e Rimorchi;
- Commutatori Elettrici.
Chi deve comunicare gli interventi?
Hanno l’obbligo di comunicare gli interventi: –
- Imprese in possesso di certificato per il regolamento 2067/2015 e 304/2008;
- Persona fisica certificata:
- Persona che svolge attività su commutatori (regolamento di esecuzione CE 2066/2015) o celle frigorifere di camion e rimorchi (regolamento di esecuzione CE 2067/2015), per le quali l’impresa non è soggetta a certificazione. In questo caso l’impresa è iscritta al registro ma non è tenuta ad avere il certificato.
- Persona che svolge attività per enti ed imprese che si configurano come operatori («proprietari delle apparecchiature») e si avvalgono di personale interno per le attività (regolamenti di esecuzione CE 2067/2015, 304/2008, 2066/2015). In questo caso ente ed impresa non sono tenuti ad essere iscritti al registro né ad avere il certificato.
Entro quanto tempo va effettuata la comunicazione di un intervento?
Ogni attività di installazione, controllo delle perdite, manutenzione, riparazione e smantellamento deve essere registrata nel portale entro 30 giorni dalla data dell’intervento effettuato. La regola è valida per qualsiasi tipologia di impianto o apparecchiatura, a prescindere dalla quantità di gas fluorurato.
Quali informazioni vanno comunicate?
All’atto della comunicazione dell’intervento sono richieste le seguenti informazioni:
- la data dell’installazione, manutenzione o smantellamento dell’impianto: in caso di installazione, occorre inserire anche il numero e la data della fattura/scontrino di acquisto;
- l’indirizzo dell’intervento sull’impianto;
- i dati identificativi dell’impresa e del personale certificato che ha svolto l’intervento;
- i dati anagrafici dei tecnici coinvolti;
- la descrizione della tipologia di apparecchiatura;
- la tipologia e la quantità di fgas contenuti e/o recuperati;
- l’indicazione dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione di gas fluorurati.
I dati possono essere inseriti nel portale singolarmente o in forma aggregata, attraverso un file in formato XML.
Quali sanzioni sono previste per la ritardata, omessa o errata comunicazione?
Il Decreto Legislativo 163/2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 gennaio 2020 stabilisce che le imprese certificate o, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate che non inseriscono nella Banca Dati le informazioni previste, entro trenta giorni dalla data dell’intervento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 15.000,00 euro.
Se desideri approfondire abbiamo pubblicato un articolo dettagliato sulle sanzioni F-Gas.
Il nostro Servizio di Consulenza
L’Area Formazione&Servizi MielePiù è in grado di fornire assistenza e consulenza per quanto concerne le procedure di iscrizione e comunicazione degli interventi, mediante consulenza personalizzata.
Le operazioni di iscrizione alla piattaforma prevedono l’utilizzo della firma digitale intestata all’impresa certificata e possono essere svolte sia in presenza, presso gli uffici in Atripalda (AV) che da remoto (è possibile interagire mediante TeamViewer o Anydesk).
Per maggiori informazioni:
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